Care colleghe e cari colleghi,
come ricorderete l’art. 6 del Dl 80/2021 (cd Reclutamento) ha previsto che le
pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti – escluse le scuole e le istituzioni
educative – entro il 31 gennaio di ogni anno devono adottare un nuovo documento
denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO).
Lo stesso art. 6 stabiliva l’emanazione di due provvedimenti “attuativi”: uno, sancito
dal comma 5, che prevedeva uno o più decreti del Presidente della Repubblica, con i quali
sarebbero stati individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e
l’altro, disciplinato dal comma 6, che prevedeva l’adozione, con Decreto Ministeriale, di un
Piano tipo come strumento di supporto alle amministrazioni.
Alleghiamo alla nota i testi dei citati provvedimenti, Decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 e Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022 recante schema
tipo, indicandovi i contenuti di nostro interesse.
- DPR 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione”
L’art. 1 del Dpr prevede che per le amministrazioni pubbliche con più di cinquanta
dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato
di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai seguenti piani:
• Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, commi 1, 4 e 6 d.lgs. 165/2001)
• Piano della performance (art. 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, d.lgs. 150/2009)
• Piano organizzativo del lavoro agile – POLA (art, 14, comma 1, della legge 124/2015)
• Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) legge
190/2012)
• Piani di azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006)
• Piano delle azioni concrete (art. 60-ter d.lgs. 165/2001)
Funzione Pubblica
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• Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio (art. 2, comma 594, lettera
a), legge 244/2007)
L’art. 2 del Dpr prevede alcune disposizioni di coordinamento precisando che per gli
enti locali il piano esecutivo di gestione (PEG) e il piano della performance sono assorbiti
nel PIAO e che le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici statali inviano la sezione del PIAO relativa al “Piano dei
fabbisogni” al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie
verifiche sui relativi dati (ex art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001).
Documenti:
Nota_Adozione del PIAO
All2_DM 30 giugno 2022
All1_DPR 81_2022